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Cosa è cambiato con l’approvazione della legge 1441

Dopo un lungo iter, il 28 luglio 2021 è finalmente entrato in vigore il Ddl 1441 riguardante le “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”.​

La legge ha come finalità quella di incentivare la diffusione e l’uso dei DAE (defibrillatori automatici e semi automatici) nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico attraverso l’obbligo di dotazione e sensibilizzazione in materia, lo stanziamento di fondi dedicati, l’introduzione di un sistema di controllo e monitoraggio uniformato dei dispositivi presenti nel territorio e tutele per l’utilizzo degli stessi in caso di necessità anche per i non sanitari.​

Vediamo ora di cosa trattano nello specifico gli otto articoli della legge 1441:​

Art 1

Finalità, luoghi e fondi

Il primo articolo indica le finalità per le quali la legge è stata pensata ossia favorire la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori automatici e semi automatici DAE nei seguenti luoghi:​

  • Sedi della Pubblica Amministrazione con almeno 15 dipendenti e aperti al pubblico​
  • Mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuino tratte con percorrenza continuata della durata di almeno due ore​

Inoltre, per questi vige l’obbligo di definire un programma quinquennale atto a promuovere la diffusione e uso dei dispositivi e sono concessi loro contributi pari a 2 milioni di euro annui per l’acquisto dei DAE.​

Art 2

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

Il secondo articolo tratta dell’istallazione dei DAE nei luoghi pubblici. Questa può avvenire in base a regolamenti stabiliti dagli enti territoriali ma, in ogni caso, i DAE devono esser istallati in teche visibili al pubblico e adeguatamente segnalati.​

Gli enti territoriali possono sollecitare l’istallazione dei DAE anche nei centri commerciali, nei condomini, negli hotel e altre strutture pubbliche.​

Art 3

Immunità

Il terzo articolo riguarda tutti da vicino in quanto disciplina la questione immunità. Apportando delle modifiche della legge n°120 del 3 aprile 2001, in caso di sospetto arresto cardiaco la legge 1441 riconosce l’utilizzo dei DAE anche a persone non sanitarie e che non abbiano seguito corsi. In questi casi, infatti, vale lo Stato di necessità e quindi si applica l’articolo 54 del Codice Penale.​

Art 4

Obbligo per le società sportive

Il quarto articolo apporta delle modifiche al decreto Balduzzi (legge 189 del 2012) ed è dedicato alle società sportive. Viene introdotto l’obbligo per tutte le società sportive, professionistiche e non, di attrezzare i propri impianti con un DAE.

Art 5

Obbligo per le scuole

Il quinto articolo è dedicato alle scuole. È reso obbligatoria l’introduzione di corsi per l’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso del DAE. Le scuole sono tenute a organizzare iniziative in collaborazione con le strutture sanitarie e di volontariato, dando rilevanza al 16 ottobre, la “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare”.​

Art 6

Mappatura dei DAE

L’articolo ha come obiettivo quello di creare una mappatura dei DAE sul territorio in modo da monitorare la progressione nell’adozione di dispositivi e monitorarne lo status. Per questo ogni soggetto in possesso di un DAE devono comunicarlo alle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 con tutte le informazioni circa le caratteristiche e lo stato del dispositivo. All’ interno di questi luoghi deve, inoltre, essere individuato un responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utilizzo.​

Art 7

Obbligo di fornire istruzioni

Il settimo articolo disciplina l’applicazione mobile dei defibrillatori e l’obbligo per le centrali operative del sistema di emergenza sanitari di fornire le istruzioni in caso di necessità.​

Art 8

Campagne pubbliche di sensibilizzazione

L’ultimo articolo è dedicato alla sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei DAE. Il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono tenuti a promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti con l’obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

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